(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Norma di merito 1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 le parole: "e comunque non oltre il 31 marzo 1997" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre quattro mesi dal deposito della sentenza definitiva".