(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 16 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Norma di merito
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio  1996,
n.  34  le  parole:  "e  comunque  non  oltre  il 31 marzo 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non  oltre  quattro  mesi  dal
deposito della sentenza definitiva".